Articolo 1) – Ambito di applicazione
- Il presente regolamento riguarda il Movimento politico “IL LOTO” ed integra e specifica quanto esposto nello Statuto.
- Sono tenuti all’osservanza del regolamento tutti gli iscritti.
- Il regolamento è solo una parte delle norme a cui l’iscritto si deve attenere per lo svolgimento di un’azione politica ispirata ai piu’ alti principi di etica, moralità e servizio alla società.
Articolo 2) – Scopo del regolamento
- Il presente regolamento detta un sistema di norme organizzative, di coordinamento e di funzionamento di organi del Movimento.
- Le norme del regolamento si ispirano ai principi sostenuti e diffusi dal Movimento: ogni soggetto che intende collaborare sulla scena politica per IL LOTO pone il suo lavoro al servizio della società alla quale appartiene:
- deve Dare e non Prendere,
- deve Servire e non Dominare,
- deve porre la propria azione principalmente al servizio degli altri.
Articolo 3) – Il congresso provinciale
- Il Congresso Provinciale, d’intesa con l’Esecutivo Nazionale e con la segreteria dei congressi, ha prevalentemente scopo consultivo e definisce le azioni sul territorio.
- Procede alle votazioni preordinate alla nomina del Coordinatore Provinciale, dei Delegati all’Assemblea Regionale per l’elezione del Coordinatore Regionale e del Coordinamento Regionale, dei membri elettivi del Direttivo Provincialenonché dei Componenti delle Commissioni necessarie.
- Al Congresso Provinciale hanno diritto di voto coloro che sono stati designati dal Presidente o dall’Esecutivo Nazionale. In ogni caso possono votare coloro che sono presenti negli elenchi degli iscritti da almeno, un anno in regola con il pagamento delle quote e con i doveri di servizio.
- La Segreteria dei Congressi decide sulle controversie relative al diritto di elettorato degli iscritti al fine dell’elezione degli Organi Provinciali e sulle controversie relative al diritto degli iscritti di partecipazione ai Congressi.
- Il voto è personale, libero e palese. Sono ammesse deleghe nominative scritte con indicazioni di voto per un massimo di due a persona. Le deleghe devono essere conservate a cura della Segreteria dei Congressi.
Articolo 4) – Organizzazione del congresso provinciale
- Il Presidente nazionale del movimento invierà comunicazione ai membri di tutte le Sezioni Provinciali per informarli dei Congressi Provinciali, della data e del luogo degli stessi.
- Le date dei singoli Congressi verranno pubblicate sul sito del Movimento o rese note con i mezzi che saranno adottati dal Movimento per la diffusione delle notizie nazionali.
- L’organizzazione del Congresso è curata dalla Segreteria dei Congressi.
- La data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno del Congresso devono essere comunicati agli iscritti mediante avviso affisso in sede almeno 10 giorni prima a cura della Segreteria dei Congressi.
- Il programma deve essere adeguatamente pubblicizzato attraverso manifesti, inserzioni, comunicati stampa, da parte della Segreteria dei Congressi.
Articolo 5) – Svolgimento del congresso provinciale
- Il Presidente provinciale o il Coordinatore Provinciale apre i lavori del Congresso.
- Presiede i lavori del Congresso un Delegato Nazionale designato dal Presidente nazionale o dall’Esecutivo Nazionale procede, quindi, su proposta del Presidente o del Coordinatore provinciale, all’elezione per alzata di mano sulle mozioni all’ordine del giorno.
- Ove sorgano questioni sulla legittimità della partecipazione di alcuni al congresso provinciale, queste vengono risolte in via equitativa e inappellabile dalla Segreteria dei Congressi.
Articolo 6) – Lavori congressuali
- Prima dell’inizio del congresso da parte della Segreteria dei Congressi vengono redatti gli elenchi degli iscritti a parlare e dei relativi ordini del giorno proposti. L’elenco dei soggetti chiamati a parlare può essere aggiornato dalla Segreteria dei Congressi in relazione ad esigenze specifiche. Da parte della Segreteria dei Congressi vengono nominati anche, se necessario, il Presidente dell’Assemblea Congressuale e gli organi eventualmente necessari al corretto funzionamento dello stessa.
- Chi è chiamato a presidere il congresso provinciale, dirige i lavori e fissa i tempi degli interventi.
- I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell’Assemblea dopo la proclamazione degli eletti o dopo l’esaurimento delle questioni o il compimento dei lavori contenuti nell’ordine del giorno.
- I neo eletti si insediano solo a seguito della nomina formale del Presidente del Movimento, che avverrà nei giorni successivi al Congresso, in seguito alla verifica dei requisiti in capo agli stessi da parte degli organismi all’uopo preposti.
- Le operazioni di voto devono aver luogo subito dopo la fine dell’ultimo intervento e devono protrarsi ininterrottamente fino alla loro definitiva chiusura.
- Non sono compresi nella chiusura i tempi di eventuali reclami che dovranno essere proposti alla commissione competente e verranno risolti nei tempi necessari.
Articolo 7) – Candidature
- Le candidature dovranno essere presentate 2 ore prima dell’inizio dell’Assemblea, unitamente alle liste collegate per l’approvazione.
- Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 20% degli aventi diritto al voto a livello Regionale. L’autenticità delle firme è certificata dal candidato sotto sua personale responsabilità con ogni conseguenza di legge in caso di dichiarazioni mendaci.
- Le candidature possono essere rifiutate dall’Esecutivo Nazionale o dal Presidente anche a mezzo del Delegato a presiedere alle operazioni congressuali.
Articolo 8) – Elezioni del responsabile regionale e dei delegati per il coordinamento locale
- La proclamazione dell’elezione viene effettuata dal Presidente o dal Delegato incaricato.
- È eleggibile colui che ottiene il maggior numero dei voti validi nel caso in cui siano state presentate più candidature.
- Con lista unica si prescinde dal numero dei voti.
- Coloro che sono stati votati e nominati Delegati per il coordinamento Locale indicano al Presidente Nazionale la candidatura del Responsabile Regionale. La candidatura esaminata dall’Esecutivo Nazionale è sottoposta al Presidente per la nomina.
- Il Presidente formalizza la nomina in base a proprie scelte autonome.
Articolo 9) – La sede nazionale
- Alla Sede Nazionale del Movimento appartengono il Presidente, il Coordinatore Nazionale, il Coordinatore Elettorale e il Direttivo.
- Alla Sede Nazionale fanno capo tutti gli organi territoriali.
Articolo 10) Il coordinatore nazionale
- Il Coordinatore Nazionale viene nominato dal Presidente nazionale, collabora con il Presidente stesso e se incaricato assume le specifiche funzioni che gli verranno di volta in volta delegate.
- Il Coordinatore Nazionale assolve ai compiti di coordinamento e controllo che gli saranno di volta in volta delegati dal Presidente.
- Il Coordinatore Nazionale risponde direttamente al Presidente.
Articolo 11) – La segreteria nazionale e la segreteria dei congressi
- La Segreteria Nazionale con funzioni esclusivamente amministrative e organizzative e non politiche presiede alle attività formali di controllo richieste dal Presidente; mantiene l’Archivio centrale degli atti raccolti da tutte le unità territoriali e dagli organi nazionali; raccoglie e inoltra le istanze rivolte alla Commissione di Garanzia e le fa pervenire al Presidente.
- La Segreteria dei Congressi è un organo dedicato all’organizzazione ed al corretto svolgimento dei congressi provinciali e dell’assemblea nazionale.
- La Segreteria dei Congressi, è retta da un Responsabile nominato dal Direttivo in accordo con il Presidente nazionale; è composta da un massimo di diciotto membri.
- La Segreteria dei Congressi sovrintende tutti gli atti relativi ai Congressi e alle Assemblee.
Articolo 12) – Il direttivo
- Il Direttivo è costituito da un massimo di 18 membri nominati dal Presidente nazionale ed avrà funzioni di organizzazione, collegamento e coordinamento di volta in volta ad esso delegate dal Presidente ed anche rivolte direttamente in supporto dello stesso.
- I membri del Direttivo vengono scelti dal Presidente nazionale.
- I membri del Direttivo dipendono gerarchicamente dal Presidente. Il Direttivo si riunisce periodicamente senza formalità di procedura e redige un verbale della seduta.
- Tutte le cariche territoriali sono annuali e possono essere rinnovate per più mandati.
- Coloro che hanno terminato il loro mandato sono tenuti ad approntare un relazione esaustiva per il Presidente finalizzata al miglior coordinamento ed efficacia nel subentro delle azioni in corso.
Articolo 13) – La commissione di garanzia
- La Commissione di Garanzia è l’organo di consultazione e/o di risoluzione delle possibili controversie (organo cui tutti gli iscritti sono tenuti a rivolgersi impegnandosi a non adire altre autorità non previste dallo Statuto o dal presente Regolamento), che siano in qualsivoglia modo connesse al movimento o a suoi iscritti ed è l’organo deputato alla trattazione delle questioni disciplinari, salvo quanto previsto dallo Statuto in relazione ai poteri diretti del Presidente fondatore.
- La Commissione di Garanzia osserva il procedimento specificamente dettato per il suo funzionamento sia per quanto attiene la sua capacità consultiva che la sua potestà decisionale.
- La Commissione di Garanzia può essere chiamata a fornire il proprio ausilio per la risoluzione di questioni attinenti l’elettorato attivo o passivo nel corso dei Congressi o delle assemblee in generale del movimento.
- La Commissione di Garanzia nazionale può istituire Commissioni di Garanzia territoriali distaccate ad hoc per la risoluzione di singole problematiche locali che avranno competenza nell’istruzione procedimentale e nell’emanazione di un giudizio che sarà considerato Giudizio di Primo Grado appellabile entro il termine perentorio di 15 giorni dall’emissione della decisione con ricorso scritto alla Commissione nazionale di Garanzia da trasmettersi con raccomandata A/R pena irricevibilità del ricorso e senza alcun effetto sospensivo del decorso del termine perentorio di decadenza per l’impugnazione.
- I membri della Commissione di Garanzia vengono scelti dal Presidente nazionale tra coloro che hanno una specifica capacità professionale ed una particolare esperienza nella risoluzione di questioni giuridiche o spiccate doti di esperienza e moralità.
- I membri della Commissione sono tenuti ad osservare le regole del procedimento la legge e i principi ispiratori del movimento.
- Ogni membro della Commissione dura in carica 1 anno e può essere rieletto.
- La qualità di membro della Commissione di Garanzia si perde al termine del mandato o per revoca del Direttivo in caso di gravi motivi e mancato rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e del presente Regolamento e sue successive eventuali integrazioni.
Articolo14) – Regole del procedimento innanzi la commissione di garanzia
- Il socio che voglia impugnare un provvedimento degli Organi del Movimento o che voglia attivare la funzione di consulenza della Commissione di Garanzia o che abbia necessità di risolvere una controversia con uno o più soci, dovrà inviare una richiesta dattiloscritta, comprensiva dei dati anagrafici del richiedente, l’oggetto della richiesta e le motivazioni sottese ad essa, indicazione dei dati anagrafici della controparte o esatta definizione dell’organo e della decisione che viene impugnata.
- La richiesta dovrà essere inviata presso la sede Nazionale del Movimento con raccomandata A/R all’attenzione della Commissione di Garanzia nazionale.
- Le decisioni degli Organi del Movimento e/o del Presidente nazionale, dovranno essere impugnate nel termine perentorio di giorni 15 dalla loro emissione o comunicazione al pubblico in forma scritta od orale. La decorrenza del termine renderà il ricorso irricevibile e improcedibile.
- La Commissione di Garanzia, ricevuto il ricorso e verificata la sussistenza dei requisiti di procedibilità, entro 45 giorni attiverà una procedura in contraddittorio ove, dinnanzi alla Commissione di Garanzia (composta da un minimo di 3 componenti) il ricorrente e la parte contestata (qualora Organo collegiale a mezzo delegato investito di mandato con rappresentanza) potranno esporre le loro ragioni con alternanza di parola per due interventi di 15 minuti ciascuno e con diritto di replica per ulteriori 5 minuti a testa e per una durata massima del dibattito in contraddittorio di 90 minuti. Al termine dell’audizione delle parti interessate, la Commissione di Garanzia potrà ritirarsi per deliberare in giornata, oppure in casi di particolare delicatezza e difficoltà, la Commissione di Garanzia potrà riservarsi di comunicare la decisione in seguito (entro un massimo di 60 giorni) ai contraddittori in via scritta presso i rispettivi domicili. Dello svolgimento del procedimento sarà redatto verbale riassuntivo che resterà nell’archivio degli atti della Commissione di Garanzia. Il verbale sarà consultabile dalle parti ma, per ragioni di tutela della riservatezza interna del movimento, non sarà consentito estrarne copia, salva l’autorizzazione del Presidente nazionale.
- La decisione così assunta secondo equità, pro bono et aequo, non sarà impugnabile.
- Qualora la Commissione di Garanzia Nazionale fosse richiesta di attivare una Commissione di Garanzia territoriale locale, detta commissione territoriale esprimerà un giudizio da considerarsi di “primo grado”, il procedimento dovrà seguire le stesse regole ut supra specificate per quanto inerente la richiesta di convocazione, il ricorso ed i requisiti dello stesso, specificando nel ricorso le particolari e gravi circostanze inerenti i luoghi o le persone, che potrebbero giustificare un primo procedimento in loco. La decisione in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento e all’eventuale attivazione anche di una Commissione di Garanzia territoriale ad hoc, spetta esclusivamente alla Commissione di Garanzia Nazionale in via discrezionale.
- Nel caso di attivazione di una Commissione di Garanzia territoriale locale ad hoc, i componenti della Commissione locale saranno nominati in numero massimo di 5 di cui 2 rappresentanti del Congresso Provinciale, 2 rappresentanti della Sede Nazionale e 1 delegato del Presidente nazionale e in caso di numero inferiore con almeno 1 rappresentante del Congresso Provinciale, 1 rappresentante della Sede Nazionale ed 1 delegato del Presidente nazionale.
- La decisione della Commissione territoriale locale potrà essere impugnata a mezzo ricorso scritto motivato da trasmettersi via raccomandata A/R presso la sede nazionale del Movimento ed intestato alla Commissione Nazionale di Garanzia, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione orale ( qualora avvenuta in sede di contraddittorio) o scritta (qualora avvenuta a scioglimento di riserva) della decisione.
- Il Giudizio di 2° grado dinnanzi alla Commissione di Garanzia Nazionale, si svolgerà con le modalità sopra descritte e la decisione della Commissione di Garanzia nazionale sarà inappellabile.
- Ad integrazione di quanto esposto nel presente Regolamento, la Commissione Nazionale di Garanzia potrà dotarsi di uno specifico ulteriore Regolamento Procedimentale che andrà eventualmente a ulteriormente specificare, integrare e/o modificare (in tal caso previa approvazione scritta di ogni modifica da parte del Presidente nazionale) quanto qui previsto dandosi applicazione al principio della successione di norme nel tempo.
Articolo 15) – Consiglio Degli Anziani
- Il Consiglio degli Anziani ha la finalità di fornire Guida, Esperienza e Sostegno al Movimento.
- Il Consiglio degli Anziani può essere attivato ogniqualvolta il suo supporto sia richiesto dal Presidente nazionale.
- Possono essere iscritti al Consiglio degli Anziani coloro che hanno compiuto almeno 60 anni di età.
Articolo 16) – Dimissioni, decadenza ed esclusioni
- Fatto salvo quanto previsto nello Statuto l’iscrizione al movimento può cessare per recesso, decadenza o esclusione.
- Le dimissioni non devono essere motivate.
- La decadenza interviene per inadempimento protratto nel tempo ad una obbligazione. La decadenza può essere dichiarata dalla Commissione di Garanzia.
- L’esclusione viene comminata dal Presidente e/o dalla Commissione di Garanzia previo benestare del Presidente per la violazione dei doveri previsti dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Codice Deontologico o per altre gravi ragioni di incompatibilità ravvisate dal Presidente e fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.
- Il provvedimento di esclusione comminata dal Presidente sarà soggetto al procedimento di impugnazione innanzi la Commissione di Garanzia.
Articolo 17) – Norma di rinvio
- Il presente Regolamento integra e completa lo Statuto e il Codice deontologico e quanto indicato dal Presidente per il corretto funzionamento delle attività del movimento.
- I dubbi interpretativi vengono risolti con quesiti rivolti al Presidente Fondatore ed in seguito a Sua rinuncia all’Esecutivo Politico.
- I provvedimenti emanati dal Presidente e dagli organi dallo stesso delegati integrano ad ogni effetto il presente regolamento.
- Per tutto quanto non previsto valgono le norme dello Statuto e le regole e direttive emanate dal Presidente fondatore.