Statuto

Articolo 1) – Denominazione sede durata e contrassegno

E’ costituita una libera associazione politica e culturale denominata “Il Loto”; la sede legale ed amministrativa dell’Associazione viene stabilita in Moena (TN) Piazza de Ramon n. 42 salvo successive modifiche. La sede politica e culturale sarà stabilita in Roma. Potranno essere istituite altre sedi nazionali ed internazionali e sedi periferiche. L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione ha un proprio contrassegno così definito: all’interno di un cerchio bordato di verde, su sfondo bianco, è disegnato un fiore di Loto composto da nove petali, sette dei quali, i principali (ossia quelli di dimensioni maggiori) hanno colore che partendo dal viola alla loro base sfuma verso l’alto in gradazione (viola, rosso, rosa) sino a divenire beige verso l’apice. I rimanenti due petali, quelli alla base disegnati come foglie, sono di colore verde con le punte rivolte verso l’alto. Il disegno del fiore di Loto è adagiato alla sua base (i petali verdi) sulla scritta “Il Loto” anch’essa di colore verde e di carattere “Impact” ed anch’essa all’interno del cerchio bordato di verde con sfondo bianco. Ricorrendone l’esigenza il contrassegno potrà essere modificato dal Presidente.

Articolo 2) – Finalità l’associazione politica

Il Loto è un movimento politico autonomo ed indipendente che ha il fine di sostenere e valorizzare la crescita umana, sociale e spirituale del popolo aspirando all’unità tra le persone e alla solidarietà reciproca tra persone di ogni razza ed etnia e confessione religiosa, rispettando i valori di un sistema democratico e:

– sostenere e propagare un metodo di istruzione scolastica e parascolastica basato sui valori umani di verità, rettitudine, pace, amore e non violenza ed integrato all’ideale di unità della società nel servizio al prossimo e che preveda spazi e momenti di formazione interiore e spirituale accanto agli spazi e ai momenti di formazione intellettuale;

– sostenere la famiglia, intesa come nucleo affettivo e costruttivo fondato sull’amore, nei suoi valori profondi di solidarietà, condivisione e rispetto reciproco e valorizzare nell’ambito della famiglia l’espressione di tali valori da propagarsi dal microcosmo sociale famiglia all’intera società, sancendo adeguata tutela alle stabili unioni di fatto fondate sull’amore e sul rispetto reciproco con regolamentazione dei diritti e doveri da e per la società;

– sostenere ed incoraggiare l’inserimento e la permanenza della donna – madre nel mondo del lavoro e della cultura, creando idonei spazi ed opportunità che consentano l’integrazione dell’aspirazione materna con le esigenze di un’economia di libero mercato e con una società votata allo sviluppo, senza trascurare le esigenze della famiglia e il ruolo educativo ed affettivo rivestito dalla donna nella società;

– sostenere il veloce e proficuo inserimento dei giovani nella società e nel mondo del lavoro favorendo in loro la consapevolezza e lo stimolo di poter offrire le loro qualità e la loro preparazione al servizio della società non soltanto per raggiungere il fine del profitto, favorendo e creando opportunità di scelta e di crescita umana e professionale;

– sostenere il percorso di vita degli anziani nella società, favorendo la loro partecipazione alla vita di comunità valorizzando il patrimonio culturale e di esperienza maturato dalla persona anziana e garantendo alla stessa il necessario supporto nelle attività quotidiane anche al fine del mantenimento della salute, fisica, psichica e spirituale agevolando le opportunità di interazione sinergica tra la cosiddetta terza età e i giovani in formazione;

– sostenere e valorizzare con pari dignità le varie espressioni del sentimento, dell’idea e dell’aspirazione religiosa di cui permettere un armonioso sviluppo verso l’ideale di unione tra culture e tra persone e una pacifica convivenza secondo il principio di armonia nelle diversità nell’unità dell’amore reciproco e secondo un ideale di condivisa spiritualità nell’amore;

– sostenere e favorire la valorizzazione nella società delle persone diversamente abili e delle loro peculiari competenze e conoscenze, sostenere e favorire il reinserimento nella società di tutte le persone a qualsivoglia titolo emarginate o marginali in fatto o per motivi giuridici (ad es. carcerati) favorendo e creando opportunità di riqualificazione professionale e sociale.

L’Associazione politica Il Loto aspira ad integrare i valori umani di verità, rettitudine, pace, amore e non violenza nella vita politica, economica, amministrativa e sociale al fine di un pacifico e solidale progresso della società e dell’armoniosa crescita dell’individuo.

Articolo 3) – Soci, criteri di ammissione ed esclusione

Sono soci dell’Associazione politicaIl Loto coloro che risultino inseriti nell’elenco dei soci dell’Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta di ammissione da parte del Presidente Fondatore dell’Associazione (fino a che lo stesso avesse a rimanere in carica e successivamente dell’esecutivo politico). Possono richiedere l’iscrizione i cittadini italiani o stranieri maggiori di età o maggiori di 16 anni che siano autorizzati per iscritto da almeno un genitore che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento desiderino aderirvi. Il tesseramento comporta l’approvazione, l’accettazione e la condivisione dello statuto, dell’eventuale Regolamento organizzativo, del codice deontologico, della carta dei diritti e dei doveri del socio e dei principi e dei programmi del Movimento e l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno rispettando la gerarchia politica del movimento e il programma politico del movimento. I soci hanno pari diritti e doveri salvi i limiti previsti dal presente statuto. Spetta al Presidente in carica decidere sull’incompatibilità tra l’adesione al Movimento Il Loto e l’appartenenza ad altre organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Articolo 4) – Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo fornito dall’Associazione e deve essere vagliata ed accettata dal Presidente il quale potrà anche decidere di non applicare tale procedura. L’accettazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale che sarà stabilita di anno in anno dall’Esecutivo del Partito. In ogni caso, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa. L’iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione e di rinnovo. Gli iscritti che ricoprono incarichi elettivi (di carattere politico e non incarichi interni al partito) hanno il dovere di concorrere, conformemente alle proprie possibilità, all’autofinanziamento di Il Loto in rapporto alle iniziative politiche, sociali e culturali promosse dal Movimento. Il Presidente del movimento stabilisce annualmente la quota di iscrizione e di rinnovo, provvedendo altresì all’indicazione del contributo integrativo cui sono tenuti gli iscritti che ricoprono incarichi elettivi in rapporto anche alla carica ricoperta. Il mancato versamento della quota annuale determina la decadenza dalla qualifica di socio. Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti delle finalità del Movimento, ad interagire rispettosamente con gli altri soci e ad accettare tutte le norme di funzionamento interno del movimento. I soci potranno recedere dall’Associazione in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta via raccomandata A/R da indirizzarsi alla Presidenza del Movimento, il recesso avrà efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione e non darà diritto alla restituzione della quota annuale e dei contributi integrativi eventualmente già versati. E’ facoltà del Presidente consentire l’adesione a Il Loto di associazioni e organizzazioni estranee alla struttura dello stesso ed operanti esternamente al Movimento che, pur dichiarando di condividere le linee politiche e le finalità di Il Loto, intendono mantenere il proprio Statuto e la propria autonomia organizzativa. Il documento di adesione sarà controfirmato dal Presidente de “Il Loto” e dal Presidente dell’associazione – organizzazione aderente e non potrà modificare in alcun modo le norme contenute nel presente Statuto. E’ facoltà del Presidente nominare dei soci onorari tra le persone che si siano distinte nel campo della solidarietà, della cultura, della spiritualità, della dignità umana e del servizio verso il prossimo.

Articolo 5) – Organi dell’associazione – loro funzioni e facoltà

Sono Organi Nazionali dell’Associazione: – il Presidente; – l’Esecutivo politico; – l’Assemblea o Congresso nazionale; – il tesoriere ed i Revisori contabili; – le sezioni territoriali regionali o locali e loro relativi responsabili; – la sezione under 30 del partito; – i responsabili delle circoscrizioni elettorali. Il Presidente fondatore (e in seguito l’Esecutivo politico) può individuare altre strutture od organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del Partito. Gli organi e le strutture del partito sono di tipo politico e quindi non rispondono delle obbligazioni dei soci dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti. La Presidenza nazionale del partito spetta al Presidente Fondatore dell’Associazione sino ad eventuale sua rinuncia. In caso di sua rinuncia il Presidente viene nominato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente: – rappresenta e dirige il Movimento in tutte le sedi istituzionali e politiche e ha la rappresentanza legale e giudiziale sia attiva che passiva dell’Associazione; – dirige ed attua il programma politico ed elettorale del partito e ne coordina l’applicazione; – può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni al partito che siano figure di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale, sociale e spirituale; – approva e designa le candidature per le elezioni di carattere nazionale ed europeo e sovrintende con potere di veto sulle candidature per le altre elezioni; – è titolare del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto e del nome del Movimento Il Loto (detta titolarità si intende esclusivamente in capo al Presidente fondatore); – è titolare del dominio del sito internet del partito (o dei siti internet); – può modificare la sede legale, amministrativa e politica del movimento senza necessità di modificare il presente statuto che per la sede si richiamerà alla comunicazione di trasferimento fornita all’Agenzia delle Entrate competente per territorio; – convoca e presiede l’Esecutivo politico di cui personalmente nomina e revoca i componenti; – convoca e presiede l’Assemblea; – attribuisce compiti e funzioni politiche e specifici inca-richi organizzativi e può nominare portavoce, sostituti ad hoc, delegati e un vice Presidente temporaneo in caso di suo impedimento od assenza; – assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione e decide in ordine all’assunzione di dipendenti de-mandati a gestire sedi ed uffici dell’Associazione; – esercita le funzioni di tesoriere dell’Associazione (oppure nomina il tesoriere) e nomina i Revisori dei conti nel numero previsto per legge; – il Presidente Fondatore approva annualmente, fino a quando rimarrà in carica, il rendiconto economico finanziario richiesto dalle leggi vigenti ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti, successivamente alla sua rinuncia tali poteri spetteranno all’assemblea dei soci. A seguito della rinuncia da parte del Presidente Fondatore il Presidente sarà eletto dall’assemblea nazionale. Il Presidente Fondatore, ha il potere di escludere dall’Associazione i soci che si ponessero in contrasto con le finalità del partito e chiunque attuasse comportamenti incompatibili con la permanenza nel partito, successivamente alla sua rinuncia tali poteri spetteranno all’esecutivo politico. Il provvedimento di esclusione non darà diritto alla restituzione della quota annuale e dei contributi integrativi eventualmente già versati. Il Presidente Fondatore qualora verificasse che l’Associazione non stesse perseguendo le finalità di cui al presente statuto e fossero venuti a mancare gli intenti e lo spirito che hanno portato alla sua costituzione, potrà, quale extrema ratio, sciogliere l’Associazione, devolvendo il patrimonio residuo a favore di enti senza scopo di lucro. Ogni altro potere non attribuito espressamente agli altri Organi statutariamente previsti, spetta al Presidente. L’Esecutivo politico è costituito dal Presidente (che lo pre-siede) che vi chiama a farne parte fino a 25 membri, con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni nell’ambito di detto esecutivo. Il Presidente può attribuire ai singoli componenti specifiche competenze, tra cui quella di coordinatore dell’esecutivo stesso, nonché deleghe ivi compresa quella di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. L’esecutivo: – attua le direttive indicate dal Presidente; – modifica lo statuto; – può proporre al Presidente la designazione dei candidati per le elezioni nazionali ed europee, ratifica quelle per le altre elezioni, garantendo per quanto possibile il rispetto dell’equa rappresentanza dei sessi con applicazione del principio di pari opportunità; – approva la ripartizione e l’utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati; – decide in ordine all’assunzione di provvedimenti disciplinari diversi dall’espulsione ossia l’ammonimento e la censura che non escludono il ravvedimento o la riconciliazione tra socio e associazione. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisassero comportamenti contrastanti con le finalità del partito e previa consultazione con il Presi-dente. L’esecutivo politico delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza assoluta dei presenti, il voto è palese per alzata di mano, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione dell’esecutivo è redatto verbale. L’assemblea o congresso nazionale è costituita da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali con riserva di posto nella sede dell’assemblea per coloro che ricoprano all’interno del partito funzioni organizzative o politiche elettive anche a carattere locale nell’ambito delle sedi regionali (o provinciali per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano). Salvo quanto disposto anche in via transitoria dal presente statuto con riferimento ai poteri del Presidente Fondatore e solo successivamente a sua rinuncia, l’Assemblea dei soci: – nomina il Presidente dell’Associazione (in seguito alla rinuncia da parte del Presidente Fondatore) che durerà in carica 3 anni; – può decidere lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, con obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad associazioni senza scopo di lucro; – approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione. In sede di assemblea ciascun socio potrà formulare proposte ed osservazioni al fine di concorrere alla elaborazione delle linee politiche, degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative, ciascun socio potrà in tale sede proporre la propria candidatura da sottoporre all’esecutivo politico che a sua volta dovrà sottoporre al Presidente (per le sue opportune determinazioni) la proposta di candidatura. E ciascun socio potrà in tale sede proporre iniziative solidaristiche o culturali inerenti l’attività del partito al fine di sostenere e perseguire le finalità del partito. In sede di assemblea il Presidente illustrerà il programma politico ed elettorale del periodo, illustrerà la ripartizione degli incarichi principali e le attività intraprese dal partito, nonché la eventuale partecipazione alle elezioni raccogliendo la disponibilità dei soci alla partecipazione alle campagne elettorali. L’assemblea verrà convocata almeno una volta all’anno ed in ogni caso di necessità o importanti comunicazioni. L’Assemblea dei soci delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. La tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere che, se non altrimenti nominato sarà il Presidente. Il tesoriere ha la responsabilità individuale autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’Associazione nel rispetto delle leggi vigenti. Può compiere, previa autorizzazione del Presidente dell’Associazione: – tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso; – conferisce ad uno o più revisori l’incarico di predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici. Richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con rife-rimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell’Associazione. Ha facoltà (sempre previa autorizzazione del Presidente) per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni. Può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione. Cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell’Associazione e del partito previsti dalle leggi vigenti e predispone lo schema del rendiconto economicofinanziario preventivo e consuntivo. Tutte le sopra indicate attività, potranno essere delegate a dei collaboratori dal Presidente o previa approvazione del Presidente. Il tesoriere, nel caso che il Presidente non cumulasse la carica, è nominato dal Presidente e dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Egli cesserà dall’incarico al momento del passaggio delle consegne al nuovo tesoriere. Di tutte le obbligazioni assunte dall’Associazione risponderà soltanto l’Associazione con il suo patrimonio o le persone che abbiano agito in nome e per conto della stessa e ne abbiano la rappresentanza verso i terzi. I revisori dei conti previsti dalla legge, sono nominati dal Presidente. Controllano la correttezza della gestione economico finanziaria dell’Associazione, predisponendo – in occasione dell’approvazione dei rendiconti dell’Associazione – una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge. Il revisore o il Collegio dei revisori deve essere composto da membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito dall’art.1 del D.Lgs. 27/01/ 1992 n.88 in attuazione della Direttiva n.84/253/CEE e sue modifiche ed integrazioni. I componenti sono nominati dal Presidente Fondatore ed in seguito a sua rinuncia dall’incarico, dall’esecutivo politico. Durano in carica lo stesso tempo del tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. La durata dell’incarico di revisore sarà pari a 3 anni e potrà essere rinnovata più volte anche consecutive. Le sezioni territoriali regionali (o provinciali per le Province autonome di Trento e Bolzano) o locali (che potranno anche denominarsi Loto club previa autorizzazione del Presidente) sono gruppi di cittadini che, nell’ambito del partito e sotto la direzione degli organi centrali, operano localmente per contribuire allo sviluppo politico del partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del Paese. Ogni sezione deve seguire le direttive del Presidente e dell’esecutivo politico e non può intraprendere iniziative se non previamente autorizzate. Le sezioni locali non possono ad alcun titolo impegnare, vincolare o rappresentare l’Associazione né utilizzare il nome o il contrassegno del partito senza espressa autorizzazione in tal senso dell’esecutivo politico nazionale. Ogni spesa relativa alla sezione locale (spese di uffici, spese per manifestazioni e quant’altro) sarà assunta in carico direttamente e personalmente dai responsabili della stessa, in ogni caso salvo il diritto di richiedere contributi alla direzione nazionale del partito e sempre premesso che ogni attività o iniziativa dovrà comunque essere previamente autorizzata dal Presidente che ne valuterà l’opportunità per il perseguimento dei fini sociali. Il Presidente potrà nominare un responsabile di zona che avrà competenze prettamente organizzative e si farà carico di attuare le direttive della leadership nazionale del partito sul territorio e dovrà rendere il conto dell’attività svolta localmente. Alle sezioni locali non compete la rappresentanza del Partito sul territorio. Le sezioni territoriali possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Alle realtà territoriali locali deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica del Partito. Le sezioni territoriali locali potranno presentare proposte di candidati locali per le liste del partito, all’assemblea o direttamente all’esecutivo nazionale, illustrando le motivazioni sottese alla proposta. La sezione under 30: nell’ambito degli aderenti al partito di età inferiore ai 30 anni potrà essere costituita (qualora se ne ravvisassero i presupposti e previa autorizzazione del Presidente Fondatore) una sezione giovanile il cui responsabile nazionale ed eventuali responsabili territoriali saranno nominati dal Presidente. La sezione under 30 potrà essere coinvolta attivamente in tutte le attività del partito ivi comprese le attività elettorali. La sezione under 30, potrà richiedere un incontro annuale con il Presidente e l’esecutivo politico al fine di formulare proposte ed interagire con i vertici del partito. La sezione under 30 non potrà utilizzare autonomamente il simbolo e il nome del partito e rappresentare il partito verso l’esterno se non previa autorizzazione del Presidente del partito, ogni proposta di iniziativa della sezione dovrà essere previamente valutata ed autorizzata dal Presidente del partito. La sezione under 30 ha competenze consultive e propositive e non decisionali. Ogni circoscrizione elettorale di interesse per il partito potrà avere un responsabile delegato dall’esecutivo politico per il periodo elettorale, a seguire la campagna elettorale e tutti gli incombenti territoriali relativi alla raccolta delle firme e al deposito delle liste, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’esecutivo politico in prossimità delle fasi elettorali. Il responsabile della circoscrizione elettorale dovrà impegnarsi nel conoscere e seguire tutte le prescrizioni dell’esecutivo politico e delle leggi elettorali.

Articolo 6) – Finanze e patrimonio

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire le proprie finalità da: – quote associative versate dai soci; – contributi volontari di soci o di terzi; – contributi integrativi versati dagli eletti a cariche politiche; – contributi di enti pubblici e privati italiani e stranieri; – rimborsi elettorali; – donazioni, elargizioni e lasciti testamentari anche di carattere immobiliare; – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; – sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Le quote sociali dovranno essere versate entro il 30 marzo di ogni anno nella misura stabilita dall’esecutivo politico e sul conto corrente che verrà all’uopo indicato. L’Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni degli organi dell’Associazione statutariamente competenti.

Articolo 7) – Regolamento

Potrà essere adottato dall’esecutivo politico un Regolamento non incompatibile con questo Statuto, contenente disposizioni supplementari per l’amministrazione dell’Associazione e l’organizzazione della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8) – Norme di coordinamento e transitorie

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie. Fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente dell’Associazione e dall’Esecutivo politico del partito ed in seguito secondo la ripartizione funzionale di cui al presente Statuto. Fino a sua rinuncia, il ruolo di Presidente del partito viene assunto dal Fondatore dell’Associazione signor Luigi Ferrante. Ogni altro socio che avesse a partecipare alla costituzione dell’Associazione sarà considerato a tutti gli effetti socio ordinario e non avrà alcuna delle facoltà, prerogative e competenze del Presidente Fondatore, né avrà alcun diritto a ricoprire incarichi all’interno dell’Associazione.

Fino a sua rinuncia, al Presidente Fondatore – ed esclusivamente a lui, salvo sue deleghe espresse – spettano i seguenti ulteriori compiti e prerogative:

  • titolarità del simbolo e del nome richiamato all’art.1) dello Statuto;
  • approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
  • ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
  • potere di conferire delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
  • supervisione dell’elenco soci e dell’elenco sezioni territoriali;
  • titolarità dei siti internet nazionali del Partito;
  • definizione delle candidature alle elezioni politiche europee e nazionali;
  • interventi cautelari urgenti in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  • carica di tesoriere e/o nomina del Tesoriere;
  • assegnazione di incarichi retribuiti ed assunzione di lavoratori subordinati;
  • approvazione del Regolamento organizzativo e della carta dei diritti e dei doveri del socio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Ferrante Luigi Luigi Ortolani notaio